05
Gen2022

È SUFFICIENTE LA VICINITAS A LEGITTIMARE L’IMPUGNAZIONE DEI TITOLI EDILIZI?

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 22 del 9 dicembre 2021, si è pronunciata sul criterio della vicinitas ai fini della legittimazione all’impugnazione dei titoli edilizi.

Sul tema, esistono due diverse posizioni giurisprudenziali:

  • un orientamento maggioritario della giustizia amministrativa (Cons. Stato, sez. II, n. 2056/2021; sez. IV, n. 4387/2021), conforme anche alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (n. 21740/2021) a mente del quale la vicinitas, quale criterio idoneo a legittimare l’impugnazione di singoli titoli edilizi, assorbe in sé anche il profilo dell’interesse al ricorso;
  • un secondo indirizzo, minoritario, secondo il quale la vicinitas da sola non è sufficiente a fondare anche l’interesse, dovendo il ricorrente fornire la prova concreta di un pregiudizio sofferto (Cons. Stato, sez. IV, n. 962/2020).

Il Supremo organo della giustizia amministrativa ha chiarito che, ferma restando la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi. L’Adunanza, infatti, esclude che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, sia sufficiente da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato.

In particolare, ad avviso dell’Alto Consesso, nelle cause in cui si lamenti l’illegittimità del titolo edilizio per contrasto con le norme sulle distanze tra le costruzioni imposte da leggi, regolamenti o strumenti urbanistici, non solo la violazione della distanza legale dell’immobile confinante con quello del ricorrente, ma anche quella tra detto immobile e una terza costruzione può essere rilevante ai fini dell’accertamento dell’interesse al ricorso, tutte le volte in cui da tale violazione possa discendere mediante l’annullamento del titolo edilizio un effetto di ripristino concretamente utile, per il ricorrente, e non meramente emulativo.

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