23
Mar2022

DEPENALIZZAZIONE DEL MANCATO RISPETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO IN AMBITO COVID19

Con la sentenza n. 8370 dell’11 marzo 2022, la Prima Sezione della Corte di Cassazione penale in oggetto si è espressa in merito al sequestro preventivo di un esercizio commerciale per violazione degli artt. 81 cpv. e 650 c.p.

Al ricorrente era stata contestata l’inosservanza di provvedimenti adottati dalla P.A. per ragioni d’igiene e sicurezza pubblica in forza della normativa anti Covid.

La Suprema Corte, alla luce del D.L. n. 19/2020, in applicazione del combinato disposto dall’art. 4, commi 1 e 8, ha riconosciuto come la condotta attribuita al ricorrente fosse divenuta un illecito amministrativo, anche con riguardo alle condotte antecedenti l’entrata in vigore del decreto medesimo.

Se, infatti, l’art. 3, comma 4, D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, aveva qualificato reato punibile ai sensi dell’art. 650 c.p. il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate per fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19, al contempo, detta disposizione è stata sostituita dall’art. 4, comma 1, D.L. 25 marzo 2020, n. 19, che l’ha depenalizzato, classificando, quale illecito amministrativo, la condotta di mancato rispetto delle citate misure di contenimento.

Per quanto attiene alla fattispecie di cui all’art. 650 c.p., la Corte di Cassazione ha ricordato  che, essendo norma contenente una clausola di sussidiarietà, la stessa può ritenersi integrata solo qualora la condotta contestata sia relativa alla violazione di provvedimenti emessi “per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o di igiene” legittimamente adottati rispetto a situazioni non previste da una norma specifica, mentre va esclusa la sua applicazione per l’inottemperanza ad ordinanze applicative di leggi o regolamenti considerato che in queste ipotesi l’omissione è sanzionata, come il caso in esame, in via amministrativa.

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