09
Nov2022

COMMETTE REATO IL PROGETTISTA CHE DICHIARA IN ATTI UNA CONFORMITÀ NON CORRISPONDENTE AL VERO

L’art. 481 c.p., rubricato “falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità”, disciplina una fattispecie incriminatrice posta a tutela della pubblica fede, intesa come fiducia della collettività nella veridicità e genuinità di determinati documenti e, in particolare, dei certificati rilasciati, nell’ambito di materie di loro specifica competenza, dai privati esercenti un servizio di pubblica necessità.

Recentemente, infatti, con la sentenza n. 41814 del 7 novembre 2022, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un progettista che aveva indicato nella relazione tecnica alcune opere, poi non realizzate, come non soggette al permesso di costruire.

In particolare, all’imputato, nella veste di progettista, è stato contestato di avere, nella relazione tecnica, allegata ad una domanda di sanatoria ex art. 37, D.P.R. n. 380/2001, asseverato una conformità delle opere agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio comunale non corrispondente al vero, in quanto, a seguito della modifica dei solai interni ai vari piani e della realizzazione di soppalchi si determinava un aumento di superficie edificabile e di volumetria e, di conseguenza, sarebbe stato necessario ottenere il previo rilascio del permesso di costruire.  

Ad avviso della Suprema Corte, quindi, a nulla rileva che le opere, dopo la presentazione della SCIA, non furono realizzate, stante l’atto in esame, il quale ha natura di “certificato” ex art. 481 c.p. per quel che riguarda, non solo la descrizione dello stato dei luoghi e la ricognizione di eventuali vincoli esistenti sull’area oggetto dell’intervento edilizio, ma anche, e soprattutto, la rappresentazione delle opere che si intendono realizzare e loro conformità agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio. Ne consegue la natura istantanea del reato in esame, il quale si consuma con la mera presentazione della certificazione falsa.

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