15
Nov2023

BONIFICHE E COMUNI

“seconda parte”

Il tema della bonifica dei siti contaminati e della competenza amministrativa dei Comuni, già oggetto della nostra precedente newsletter del 4 ottobre u.s., ha mantenuto, anche in quest’ultimo periodo, un ruolo centrale nel panorama del diritto ambientale.

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 160 del 2023 che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e il successivo articolo 22 del D.L. n. 104/2023 che è intervenuto sul tema, attribuendo alle Regioni il potere di conferire agli enti locali, con legge, anche le funzioni amministrative in materia, infatti, il legislatore regionale lombardo si è attivato approvando, dapprima, con la deliberazione n. XII/927 del 18/09/2023,la proposta di progetto di legge rubricata “Conferimento ai comuni di funzioni in materia di bonifica di siti contaminati” e, successivamente, la Legge regionale 10 ottobre 2023, n. 3.

Ad oggi, quindi, in Regione Lombardia, il tema relativo alla competenza amministrativa dei Comuni nei procedimenti di bonifica ambientale trova una propria disciplina normativa nella Legge regionale 10 ottobre 2023, n. 3, la quale, composta da sei articoli, si preoccupa, non solo di riassegnare ai Comuni le funzioni ad essi “sottratte”, ma anche di disciplinare i connessi poteri regionali di indirizzo, coordinamento e controllo. Poteri che saranno esercitati secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Non solo, la norma in esame prevede anche un supporto tecnico-amministrativo che la Regione dovrà assicurare – soprattutto ai Comuni di ridotte dimensioni, con elevata concentrazione dei siti da bonificare ovvero con situazioni di particolare complessità – attraverso unità operative, formazione, sistemi informativi e strutture di supporto, fermo l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della medesima Regione in caso di accertata e procrastinata inerzia dei comuni. Rimango, invece, in capo alla Regione i procedimenti per i quali la stessa ha già convocato la conferenza di servizi, quantomeno fino all’adozione del provvedimento conclusivo della singola fase del procedimento.

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