10
Nov2021

Patrimonio culturale, cultural heritage, cultural property

Riflessioni intorno alla nozione di oggetto di «TUTELA» (penale)

Dopo esserci interrogati su quali siano i criteri per l’individuazione di una “cosa” come “bene culturale” (vedi articolo del in base alla normativa di tutela nazionale, risulta evidente che il panorama domestico debba necessariamente confrontarsi con quello internazionale, se non globale, viste le caratteristiche e la gravità dei fenomeni criminali contro il patrimonio culturale (basti pensare agli attacchi terroristici che distruggono intere aree archeologiche o al traffico illecito di beni culturali). Vale dunque la pena soffermarsi su quali siano, o possano essere, le ricadute di alcuni tra i più recenti provvedimenti internazionali su tale nozione (giuridica) che, in un’ottica sovranazionale, ampliano e innalzano il patrimonio culturale riconoscendolo come fondamentale per la democrazia, l’uguaglianza, la partecipazione.

Se la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società (Convenzione di Faro), ratificata dall’Italia nel 2020, meriterebbe grande attenzione (che qui solo posticipiamo), ci dedichiamo – per ragioni di “attualità” – alla recente approvazione (con 217 voti favorevoli, nessuno contrario) da parte del Senato del DDL (S. 2065) di ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali (Convenzione di Nicosia, 2017). Si tratta di un provvedimento di primaria importanza che, come si legge sul sito ufficiale del Consiglio d’Europa:

«sarà l’unico trattato internazionale dedicato specificamente all’incriminazione del traffico illecito di beni culturali».

L’art. 2 descrive quali siano i “beni” appartenenti alla «cultural property», oggetto della Convenzione: si mette qui in evidenza un passaggio particolarmente delicato ovvero quale sia il rapporto di tale nozione con quella di «patrimonio culturale», e di «bene culturale» in specie, prevista nella normativa di tutela italiana. Questione di non poco conto dal momento che ad oggi la «tutela» a livello nazionale ha ad oggetto (solo) i «beni culturali» che sono tali in base alla disciplina codicistica, con ulteriori indispensabili riflessioni quando si tratti di tutela penale.

Seguiremo con attenzione l’iter legislativo (attualmente all’esame della Camera, A.C. 3326) per ulteriori e più mirati aggiornamenti.

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