16
Nov2021

Le funzioni in materia ambientale dalle Regioni ai Comuni: lo stop della Corte Costituzionale

Con la sentenza n. 189 del 7 ottobre 2021, la Corte Costituzionale ha affrontato il tema relativo al riparto delle funzioni amministrative in materia ambientale tra Regione e Comuni.

Nello specifico, la Corte si è soffermata sulla legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio n. 27 del 9 luglio 1998, nella parte in cui delega ai Comuni, sia l’approvazione dei progetti degli impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti provenienti dalla demolizione degli autoveicoli, dei macchinari e delle apparecchiature deteriorate, sia l’autorizzazione alla realizzazione degli impianti e l’approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio, nonché le autorizzazione all’esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei predetti rifiuti.

Premesso che l’articolo 117, secondo comma, Cost. riserva alla competenza esclusiva statale la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali e che, per le materie indicate in detto disposto normativo, compete al solo legislatore nazionale definire l’organizzazione delle corrispondenti attività amministrative, la Corte Costituzionale ha affermato come riallocare presso altro Ente tali funzioni, conferite dallo Stato alla Regione, comporti una modifica illegittima dell’assetto di competenze inderogabilmente stabilito dalla legge nazionale.

A sostegno della propria decisione, la Consulta richiama le «ineludibili esigenze di protezione di un bene, quale l’ambiente, unitario e di valore primario», statuite dalle nota sentenza n. 641 del 1987, specificando che le stesse risulterebbero vanificate:

«ove si riconoscesse alla Regione la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l’individuazione del livello regionale».

Ne deriva l’impossibilità per le Regioni di delegare ai Comuni le funzioni in materia ambientale a loro attribuite dalle disposizioni del D.lgs. 152/2006. Nelle citata pronuncia, infatti, i Giudici hanno ricordato come i principi costituzionali di cui all’art. 117 Cost., si siano tradotti in una specifica disciplina del riparto delle funzioni amministrative con l’adozione, nel 2006, del Codice dell’Ambiente.

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