14
Set2023

I NUOVI VANDALI TRA “MALIGNITÁ” E “IGNORANZA”

LA REAZIONE DEL DIRITTO (NON SOLO PENALE) DI FRONTE AL DANNEGGIAMENTO DEL PATRIMONIO CULTURALE 

a cura della Dott.ssa Tiziana Zanetti

La storia ci consegna un lungo catalogo di aggressioni contro il patrimonio culturale che la contemporaneità, nonostante la “rimeditazione” sul valore fondamentale e insostituibile dei beni che lo compongono e l’attenzione del Legislatore per la loro tutela, non smette di incrementarsi. Anzi.

Sono ormai quotidiani i comportamenti lesivi dei beni culturali (dalle incisioni sul Colosseo all’imbrattamento delle colonne del Corridoio Vasariano), che dimostrano una grave e drammatica «malignità» e «ignoranza» degli autori, scomodando le parole di Raffaello nella sua straordinaria e monumentale Lettera a Leone X (era il 1519!).

La questione ovviamente chiederebbe un’analisi approfondita dal punto di vista antropologico, sociologico, educativo, culturale in senso ampio. Ci limitiamo qui ad uno sguardo, essenziale e in parte prospettico, sui principali riferimenti normativi.

Come noto, con l. 9 marzo 2022, n. 22 è stato introdotto l’art. 518-duodecies c.p. che disciplina il reato, o meglio i reati, di Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Oltre ai primi due commi, che prevedono diversi comportamenti delittuosi con differente struttura e trattamento sanzionatorio, il terzo contiene una disciplina speciale relativa alla sospensione condizionale della pena «subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna». Illustre dottrina[1] porta l’attenzione proprio «sulle misure reintegratorie (…) che hanno un sicuro effetto deterrente e soprattutto sono volte direttamente – ove possibile – alla ricostituzione del bene giuridico leso». Momento fondamentale della «tutela» di beni unici ed insostituibili.

Più di recente, a fronte delle azioni aggressive che continuano a tormentare le nostre città d’arte, lo scorso aprile è stato approvato dal CdM il d.d.l. in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici che, fermo restando quanto già previsto dall’ordinamento penale, mira, tra l’altro, ad inasprire le sanzioni amministrative (con destinazione dei proventi agli interventi di ripristino dei beni danneggiati) e che, proprio in questi giorni, dopo la pausa estiva, riprende il proprio iter in Commissione Giustizia (ovviamente se ne darà conto solo alla conclusione dello stesso).

Fondamentale evidenziare un altro aspetto. Come noto, da più parti, nel dibattito sulla «tutela» del patrimonio culturale, si evidenzia la necessità di “supportare” l’intervento del diritto penale con quello preventivo, in particolare di natura educativa. Ricordiamo che in Italia esistono già alcuni strumenti potenzialmente utili ed efficaci come la “nuova” Educazione civica[2], introdotta con l. 92/2019, e corredata dalle Linee guide del Miur. Varrà ovviamente la pena ritornare sull’argomento.

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[1] G.P. DE MURO, La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: per un sistema progressivo di tutela, Sistema Penale, 2/22, p. 22.

[2] Visto l’impegno da molti anni in questo ambito specifico e con particolare attenzione al profilo giuridico, sia concesso il rinvio a A. PALOMBA, L. SALVEMINI, T. ZANETTI, Arte e Legalità. Per un’educazione civica al patrimonio culturale, San Paolo 2018.