15
Set2022

La «conservazione» dei beni culturali di interesse religioso (soprattutto se è oro, o altro metallo, quel che luccica)

a cura della Dott.ssa Tiziana Zanetti

Tra le diverse tipologie di beni che compongono il nostro straordinario patrimonio culturale, una risulta di particolare interesse (anche per il Diritto) per la sua natura e funzione: quella dei beni culturali di interesse religioso. La specificazione dichiara una complessità peculiare in ragione del loro duplice significato e valore, culturale e cultuale, e della conseguente particolare fragilità (basti pensare alla libera fruizione delle chiese per la preghiera, all’isolamento di alcune realtà..). Tentandone una incompleta elencazione: architetture, affreschi, quadri, sculture, suppellettile liturgica.. Questa ultima categoria, che è costituita da reliquari, croci, candelieri, arredi sacri ecc., qui ci occuperà e in particolare sotto il profilo della «conservazione». L’attualità dell’argomento è data anche dal verificarsi di casi di truffa a danno di parroci da parte di soggetti che si propongono come restauratori, in particolare di oggetti sacri metallici, senza averne la qualifica, con un meccanismo diabolico oggetto di indagini da parte del C.C.T.P.C. e dell’Autorità giudiziaria con il supporto di periti esperti di arte sacra, uno dei quali verrà intervistato nella nostra prossima Newsletter.

Giova ricordare che i beni culturali di interesse religioso sono disciplinati, oltre che dalla normativa statale di «tutela», dal diritto canonico e dalla normativa pattizia in nome di un imprescindibile principio di collaborazione tra autorità civili e religiose, vista la loro natura e vocazione, come stabilito dall’art. 9 del D.lgs. 42/2004.

Soffermandoci poi sul successivo art. 29, che si occupa della «conservazione» dei beni culturali, si evidenzia l’obbligatorietà, qualora si tratti di oggetti aventi più di 70 anni (che, ricordiamolo, è la soglia temporale che il Legislatore ha stabilito perché il bene possa essere di “interesse culturale” e dunque oggetto della normativa di «tutela»), di sottoporre l’intervento conservativo alla Soprintendenza territoriale di competenza per ottenere l’autorizzazione oltre che, in base alla proprietà del bene, all’autorità ecclesiastica competente. Contestualmente le diverse fonti (statali, canoniche e pattizie) ribadiscono la necessità che ad eseguire tali interventi siano esclusivamente professionisti qualificati.

In argomento si segnala, inoltre, un documento, curato e pubblicato dal C.C.T.P.C., contente linee guida molto interessanti e utili anche per evitare situazioni rischiose per i beni che possono essere oggetto di furto, ricettazione.

Come detto, torneremo sull’argomento confrontandoci con un Restauratore di Beni culturali.

Per un approfondimento: AA.VV., L’Arte e il Mistero. Sui beni culturali di interesse religioso, San Paolo 2020; E. CAMASSA, I beni culturali di interesse religioso. Principio di collaborazione e pluralità di ordinamenti, Giuffrè, 2013.

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