02
Nov2022

IL PNRR E IL PRINCIPIO DEL “DO NO SIGNIFICANT HARM” (DNSH): AGGIORNATA LA GUIDA OPERATIVA

Il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, prevede, all’art. 18, l’onere per ogni Stato membro, desideroso di ricevere un contributo finanziario, di presentare alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza.

Tale piano, in forza del richiamato disposto normativo, deve, tra il resto, fornire una spiegazione del modo in cui intende garantire che nessuna misura per l’attuazione delle riforme e degli investimenti in esso inclusi arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali, c.d. principio del “Do No Significant Harm (DNSH)”.

Il principio del “Do No Significant Harm (DNSH)” trova la propria base giuridica nel regolamento (UE) 2020/852, secondo il quale, al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, un’attività economica è considerata ecosostenibile se, tra il resto, non arreca un danno significativo all’adattamento ai cambiamenti climatici, all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, nonché alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento ovvero alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Ne consegue che anche le misure volte a dare esecuzione al nostro Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) devono rispettare il suddetto principio.

In un siffatto contesto, è stata elaborata una «Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)», che si pone lo scopo di fornire alle Amministrazioni un supporto e un orientamento sui requisiti tassonomici, oltre che sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto dei requisiti del DNSH.

Essa si articola in tre parti, oltre all’introduzione e alle appendici. Nello specifico:

  • la prima parte contiene una mappatura di correlazione fra Investimenti – Riforme e Schede Tecniche del PNRR, con l’obbiettivo di associare ad ogni misura le attività economiche che verranno svolte per la realizzazione degli interventi;
  • la seconda parte reca le schede di autovalutazione dell’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento;
  • la terza parte contiene le schede Tecniche suddivise per settore di intervento (es. impianti di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi), nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica.

Tali indicazioni sono, di recente, state oggetto di aggiornamento, attraverso:

  • una revisione della mappatura che associa ad ogni misura le schede tecniche e le check list di riferimento, in base alle attività economiche svolte per la realizzazione degli  interventi;
  • integrazioni e modifiche finalizzate a rendere le schede tecniche e le check list più coerenti con l’attuazione delle misure;
  • l’inserimento di due nuove schede su “Impianti di irrigazione” e “Trasmissione e distribuzione di energia elettrica”;
  • l’introduzione, laddove possibile, di “requisiti trasversali” che se rispettati, consentono di ritenere la misura conforme al principio DNSH rispetto a tutti gli obiettivi ambientali pertinenti.

L’aggiornamento è stato reso noto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con circolare del 13 ottobre 2022, n. 33.

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