22
Mar2023

IL BENEFICIO DELLA MAGGIORAZIONE DEI SEI SCATTI STIPENDIALI SI APPLICA ANCHE AGLI APPARTENENTI ALLA GUARDIA DI FINANZIA

Con la sentenza n. 2874 del 21 marzo 2023, il Consiglio di Stato ha sancito l’applicabilità del beneficio di cui all’art. 6 bis del D.L. 21 settembre 1987 n. 387 anche agli ex appartenenti alla Guardia di Finanza.

La norma prevede l’attribuzione, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio.

L’istituto dell’attribuzione di sei scatti è stato esteso dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, modificato da ultimo dall’art. 21 comma 1 della legge n. 231/1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza, al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate.

Detta previsione di legge è intervenuta in modo organico in merito all’istituto dell’attribuzione dei sei scatti contributivi ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita al personale delle forze di polizia.

Il Supremo consesso di giustizia amministrativa ha statuto altresì che, quanto all’ambito di applicazione dell’art.6-bis del d.l. n. 387/1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, delineata dall’art. 1 nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti del d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150, di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121. Quale requisito oggettivo per accedere al beneficio, il Consiglio di Stato ribadisce che è necessario che i soggetti interessati chiedano di essere collocati in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

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