Con la sentenza n. 2874 del 21 marzo 2023, il Consiglio di Stato ha sancito l’applicabilità del beneficio di cui all’art. 6 bis del D.L. 21 settembre 1987 n. 387 anche agli ex appartenenti alla Guardia di Finanza.
La norma prevede l’attribuzione, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio.
L’istituto dell’attribuzione di sei scatti è stato esteso dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, modificato da ultimo dall’art. 21 comma 1 della legge n. 231/1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza, al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate.
Detta previsione di legge è intervenuta in modo organico in merito all’istituto dell’attribuzione dei sei scatti contributivi ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita al personale delle forze di polizia.
Il Supremo consesso di giustizia amministrativa ha statuto altresì che, quanto all’ambito di applicazione dell’art.6-bis del d.l. n. 387/1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, delineata dall’art. 1 nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti del d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150, di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121. Quale requisito oggettivo per accedere al beneficio, il Consiglio di Stato ribadisce che è necessario che i soggetti interessati chiedano di essere collocati in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
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