18
Gen2024

SULLA “VERITÀ DELL’OPERA” A PARTIRE DALLA “STABILITÀ” E “CERTEZZA” DELLA SUA VALUTAZIONE

a cura della Dott.ssa Tiziana Zanetti

Un’uscita dall’Italia inizialmente silenziosa, poi divenuta particolarmente rumorosa, è quella del dipinto “Il miracolo delle quaglie” di Jacopo Bassano (1510-1592). Si propone un rapido résumé della vicenda, che sollecita alcune importanti questioni in materia di circolazione internazionale delle opere d’arte, conclusasi di recente con una pronuncia del Consiglio di Stato.
Esportata nel 2018 con regolare attestato di libera circolazione, come previsto dall’art. 68 del D.lgs. 42/2004, acquistata nel 2021 dal Paul Getty Museum di Los Angeles, l’opera divenne oggetto di particolare attenzione da parte della stampa e dei social che, riconoscendo un capolavoro del Maestro veneto, spinsero il Ministero della Cultura a procedere con l’annullamento in autotutela dell’attestato. Il venditore dell’opera e il Museo decisero di ricorrere al Tar, che si pronunciò dando ragione al Ministero, evidenziando che le non buone condizioni conservative del dipinto – «sporco e con una patina» – nonché la mancanza di alcuni dati considerati essenziali per la conoscenza del bene (a partire dal generico “soggetto biblico” indicato nella scheda descrittiva) avrebbero impedito alla commissione degli esperti dell’Ufficio Esportazione di formulare una valutazione corretta del valore dello stesso. Si impose dunque il rimpatrio del dipinto al Museo che, ovviamente, decise di ricorrere in appello al Consiglio di Stato che, con sentenza dello scorso 21 novembre (n. 9662), ha riformato la sentenza del Tar dando ragione al ricorrente richiamando, in particolare, l’art. 21 nonies della L. 241/1990 che fissa in dodici mesi il limite temporale «ragionevole» per procedere d’ufficio con l’annullamento del provvedimento amministrativo. Nel caso in oggetto di anni ne sono passati quattro.
La pronuncia, inoltre, chiarisce che la mancanza di informazioni da parte del venditore (in sede di espatrio) non possono considerarsi come false dichiarazioni (escludendo quindi l’applicazione del comma 2 bis del succitato art. 21 nonies) e che lo stato di conservazione non buono avrebbe richiesto maggiore attenzione nella valutazione da parte degli esperti senza riconoscere un obbligo di pulitura in capo a coloro che presentano il dipinto per l’esportazione.
Se la decisione sul limite temporale per l’esercizio dell’autotutela risulta certamente cruciale, la vicenda fin dall’inizio ha suggerito diversi interessanti elementi di riflessione: dal ruolo della comunicazione (anche social) nella «tutela» del patrimonio culturale agli obblighi dichiarativi in capo al richiedente in sede di compilazione dei moduli per richiedere l’attestato di libera circolazione (autore, titolo, provenienza: elemento delicatissimo!, notizie storico artistiche, bibliografia ecc.) compreso lo stato (di conservazione) dell’opera, presentata fisicamente o riprodotta nella  fotografia allegata.
Torneremo sul tema della circolazione internazionale delle opere d’arte alla luce di un’altra recentissima pronuncia del Consiglio di Stato..

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