02
Mar2022

SPETTA AL GIUDICE ORDINARIO DIRIMERE LE CONTROVERSIE SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA

Con l’ordinanza n.4873 del 15 febbraio 2022, le Sezioni Unite civili della Suprema Corte di Cassazione hanno stabilito la giurisdizione del giudice ordinario in materia di attuazione delle norme di prevenzione e contenimento della pandemia da COVID-19 all’interno di una struttura pubblica di accoglienza straordinaria per richiedenti asilo.

La Corte, partendo del presupposto che la giurisdizione si determina sulla base della domanda e che, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto petitum sostanziale, ha concluso affermando la giurisdizione del giudice ordinario atteso che nessun potere pubblico può incidere sul diritto alla salute degli ospiti, sub specie di diritto al distanziamento sociale, fino al punto da degradarlo ad interesse legittimo.

L’ordinanza in commento specifica che l’affermata giurisdizione del giudice ordinario non risiede nella negazione dell’esistenza di un potere amministrativo nella gestione del servizio di accoglienza, quanto nel fatto che tale potere è talmente circoscritto e vincolato che l’amministrazione è unicamente tenuta ad eseguire un comportamento prefissato dal quadro normativo di riferimento.

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