06
Ott2021

Mancata rimozione dei rifiuti: le difficoltà economiche non escludono il reato

Affrontando un tema di interesse, con la sentenza n. 31347 del 10 agosto 2021, la Corte di Cassazione penale ha specificato come le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente non costituiscono cause di esclusione del dolo e della colpa, in caso di violazione di ordinanza sindacale in tema di smaltimento di rifiuti.
Dopo aver ricordato che l’accumulo di rifiuti in una determinata area, con tendenziale carattere di definitività, costituisce discarica non autorizzata e può pertanto configurare il reato previsto e punito all’art. 256, comma 3, D.lgs. 152/2006, la Corte di Cassazione si è soffermata sui presupposti per l’integrazione del reato di cui all’art. 255, comma 3, D.lgs. 152/2006.
Ai sensi dell’art. 255, comma 3, D.lgs. 152/2006, chiunque non ottempera all’ordinanza del Sindaco, di cui all’articolo 192, comma 3, è punito con l’arresto fino ad un anno e il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all’esecuzione di quanto disposto nell’ordinanza stessa.
Come precisato dai giudici di legittimità, elementi costitutivi del reato in parola sono:

  • l’adozione di un’ordinanza sindacale ex art. 192, comma 3, D.lgs. 152/2006;
  • la condotta di inottemperanza della predetta ordinanza da parte dei suoi destinatari.

Non è, invece, richiesto che i destinatari dell’ordinanza agiscano con dolo, atteso che, in quanto contravvenzione, il reato di cui all’art. 255, comma 3, D.lgs. 152/2006 può essere commesso anche per colpa. E «non è in alcun modo comprensibile», ad avviso della Corte, «come la colpevolezza di non adempiere possa essere esclusa in ragione delle difficoltà economiche determinate dalla dispendiosità delle operazioni da compiere».
In conclusione, con la sentenza in commento, la giurisprudenza dimostra di guardare, in primis, alla tutela dell’habitat naturale, imponendo il rispristino dello stato dei luoghi a prescindere dall’onerosità dell’intervento a tal fine necessario.

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