29
Set2021

LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E LE SOGLIE DI CONTAMINAZIONE

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 25039 del 16 settembre 2021, ha affermato che le prescrizioni che, in sede di VIA finalizzata al rilascio di concessione di derivazione di acque ad uso irriguo, impongano, in caso di rilevato superamento dei limiti di concentrazione, di adottare tecniche di rimozione degli inquinanti e di attivare procedure di abbattimento dei contaminanti, anche laddove esse si rivelino solo, successivamente, in caso di rilevato superamento, necessarie al ripristino delle concentrazioni soglia di contaminazione, non possono avere come destinatario il concessionario richiedente, poiché, in quanto implicanti misure di riparazione primaria, debbono far carico unicamente al responsabile della contaminazione, ove individuato, in forza del principio chi inquina paga.
Il ricorso era stato proposto dal Consorzio di Irrigazione Rogge Comuna ed Unite avverso il D. Dirig. Regione Lombardia n. 14011 del 2016, nella parte in cui, nella valutazione d’impatto ambientale (VIA) relativa alla concessione di derivazione ad uso irriguo per la portata di 2.600 l/s dai fontanili ubicati nei territori di alcuni comuni lombardi, ha prescritto di presentare un adeguato piano di monitoraggio da inviare all’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Aziendale) per la validazione della qualità delle acque di falda contaminate da carbamazepina e dimetrazolo, provenienti dall’azienda farmaceutica Corden Pharma Bergamo S.p.A. e, in caso di accertata concentrazione superiore ai parametri indicati dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), di sospendere l’utilizzo delle acque e di adottare tecniche di rimozione, concordate con ARPA, dei fattori inquinanti.
Le Sezioni Unite, facendo definitiva chiarezza sul punto, hanno precisato che sulla base del principio chi inquina paga tra i compiti specificamente attribuibili al Consorzio, quale titolare della concessione di derivazione di acque ad uso irriguo nell’ambito dell’attività di prevenzione, possono legittimamente attribuirsi le attività di monitoraggio della qualità delle acque nonché di attivazione della procedura di sospensione della captazione, ma, al contempo, deve escludersi che allo stesso possa prescriversi di adottare tecniche di rimozione dei fattori inquinanti.

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