20
Ott2021

L’alternatività delle tutele in tema di danno erariale

Con Ordinanza del 13/10/2021 n. 27890, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito il loro precedente orientamento (cfr. ordinanza n. 415/2020) in base al quale laddove la P.A. di appartenenza del dipendente percipiente il compenso, in difetto di autorizzazione, non si attivi (anche) in via giudiziale per far valere l’inadempimento degli obblighi del rapporto di lavoro, e il Procuratore contabile presso la Corte dei Conti abbia viceversa promosso azione di responsabilità contabile in relazione alla tipizzata fattispecie legale del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 53, commi 7 e 7-bis, alla P.A. rimane precluso promuovere la detta azione, essendo da escludere – stante il divieto del bis in idem – una duplicità di azioni attivate contestualmente che, seppure con la specificità di ciascuna, siano volte a conseguire, avanti al giudice munito di giurisdizione, lo stesso identico petitum (predeterminato dal legislatore), in danno del medesimo soggetto obbligato e in base ad un’unica fonte.
L’azione del Procuratore contabile e quella dell’Amministrazione volta ad ottenere la restituzione delle somme percepite in assenza di autorizzazione, quindi, non possono sovrapporsi: così la legittimazione del Procuratore contabile sorge di fronte all’inerzia dell’Amministrazione e, viceversa, l’esercizio dell’azione contabile determina l’impossibilità da parte della medesima Amministrazione di promuovere azione per ottenere il riversamento. Ciò allo scopo di evitare un conflitto di giudicati.

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