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Giu2021

L’ACCESSO AGLI ATTI NELLA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO: IMPORTANTI PRECISAZIONI

Con sentenza n. 3842 del 18 aprile 2021, il Consiglio di Stato ha espresso alcuni importanti principi in tema di accesso agli atti in fase di esecuzione dell’appalto.
In primo luogo, il Supremo Consesso Amministrativo rileva la ricevibilità del ricorso proposto avverso il diniego espresso sopravvenuto, anche in assenza di tempestiva impugnazione del diniego tacito formatosi sull’istanza di accesso, il quale, “essendo fondato su una motivazione espressa, in esito all’istruttoria compiuta e alla valutazione effettuata, non può assumere le caratteristiche di un atto meramente confermativo di un precedente silenzio con valore legale tipico di diniego, ma costituisce atto di conferma a carattere rinnovativo, che modifica la realtà giuridica e riapre i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale”. 
In secondo luogo, ammette il concorso di differenti istanze di accesso, riferibili a diversi istituti (nel caso di specie, l’accesso ex art. 22 della l. 241/1990, l’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5 del D.lgs 33/2013 e infine l’art. 53 del codice degli appalti): “di conseguenza, l’interprete deve applicare e valutare regole e limiti differenti (Cons. St. sez. V, 2 agosto 2019, n. 5503)”.
Nel merito, infine, precisa che, come ha chiarito la stessa Adunanza Plenaria n. 10/2020 non è discutibile che sia ravvisabile un interesse concreto e attuale, ai sensi dell’art. 22, l. n. 241 del 1990, e dell’art. 53 del codice degli appalti e una conseguente legittimazione, ad avere accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico da parte di un concorrente alla gara, “in relazione a vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per inadempimento dell’aggiudicatario e quindi allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara, purché tale istanza non si traduca in una “generica volontà da parte del terzo istante di verificare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale””. Ciò vale, anche, con riguardo all’istituto dell’accesso civico generalizzato il quale, compatibilmente con le eccezioni relative di cui all’art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza, può essere esercitato anche in fase di esecuzione del contratto, ma l’interesse che lo sostiene, di tipo conoscitivo, “deve palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, come accade nel caso in esame in cui viene solo ipoteticamente prospettata l’esistenza di una difformità tra il contratto e l’esecuzione del servizio, pena rappresentare un inutile intralcio all’esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi”.

sentenza n. 3842 del 18 aprile 2021
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accesso agli atti
fase esecutiva

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