30
Giu2021

MERITEVOLEZZA O NON MERITEVOLEZZA… QUESTO È IL PROBLEMA PER IL SOVRAINDEBITATO NEL PIANO DEL CONSUMATORE

Si evidenzia un’interessante pronuncia del Tribunale di Napoli del 21 aprile 2021 secondo cui, con la riforma introdotta in materia di sovraindebitamento con l’ultimo D.L. 137/2020 (cd. decreto Ristori), è stata effettuata una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all’omologa del piano del consumatore anche sulla scorta del parere fornito dall’OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell’art. 12 bis.
Infatti, prima di tale novella, l’art. 12 bis L. 3/12 elevava il requisito della meritevolezza a principale criterio valutativo ai fini dell’omologa del piano del consumatore, consentendo al giudice di sindacare la colpevolezza o meno dell’indebitamento e di valorizzare in questo senso la diligenza osservata dal consumatore nell’assunzione delle obbligazioni. Invece, con la riforma introdotta dall’articolo 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, il riferimento alla meritevolezza come criterio per l’omologa del piano è stato espunto, prevedendosi semplicemente che “il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità (…) Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo I24-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”. Contestualmente è stato novellato l’art. 7, comma 2, che alla lett. d-ter) stabilisce tra i presupposti di accesso al piano del consumatore che la proposta non è ammissibile quando il consumatore “ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode”.

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