22
Set2021

Messa in sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi in caso di incendi boschivi. Le nuove disposizioni del codice penale.

I recenti incendi boschivi che hanno colpito alcune parti del territorio nazionale hanno richiesto l’individuazione di celeri ed efficaci misure di tutela. Così l’8 settembre 2021 è stato emanata il Decreto Legge numero 120, derubricato “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”.

Tra le misure introdotte vi sono anche importanti modifiche alle disposizioni del codice penale. In particolare:

  • l’art. 423 bis che già codificava il reato di incendio boschivo viene integrato con altri tre commi volti a prevedere:
    • pene più severe nel caso in cui il delitto sia commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell’ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incedi boschivi;
    • una diminuzione di pena per colui che si adopera al fine di evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori ovvero provveda concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi;
    • una diminuzione di pena per colui che aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitto.
  • viene prevista, in alcuni casi, al nuovo articolo 423 ter c.p., l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, nonché l’interdizione da cinque a dieci anni dall’assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell’ambito della lotta attiva contro gli incedi boschivi;
  • viene prevista l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione nel caso in cui il fatto sia commesso in danno o a vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa (art. 32 quater c.p.);
  • viene introdotta, al nuovo articolo 423 quater c.p., nel caso di condanna o patteggiamento, la confisca obbligatoria, salvi i casi in cui l’imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi;
  • viene previsto, inoltre, che i beni confiscati e i loro eventuali proventi siano messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all’uso per il ripristino dei luoghi.

Si tratta di una modifica rilevante per la materia ambientale in quanto, prevedendo la messa in sicurezza e il ripristino dello stato dei luoghi da parte del soggetto agente o, in ogni caso, la confisca obbligatoria con utilizzo dei beni confiscati per il ripristino dei luoghi, si pone in un’ottica di salvaguardia del patrimonio naturale, nonostante la collocazione del disposto normativo, che rimane tra i delitti di comune pericolo mediante violenza e non viene, invece, collocato tra i delitti contro l’ambiente, collocazione che avrebbe permesso l’applicazione dell’art. 452 duodecies c.p., secondo cui è obbligo per il giudice, in caso di condanna o patteggiamento, ordinare il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendo le spese per tali attività a carico del condannato e delle persone giuridiche obbligate al pagamento delle pene pecuniarie in caso di insolvibilità del primo.

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