19
Ott2022

IL FALLITO MANTIENE IL POTERE SUSSIDIARIO DI AZIONE IN CASO DI INERZIA DELLA CURATELA

Con la sentenza n. 29462 del 10/10/2022, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui la dichiarazione di fallimento (oggi liquidazione giudiziale), pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta, a norma della L. Fall., art. 43, la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore: se, però, l’amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l’inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando essa consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia.

Quando il fallito agisce in giudizio per far valere un proprio diritto patrimoniale può astrattamente configurarsi quella eccezionale legittimazione processuale suppletiva che trae origine dall’inerzia degli organi fallimentari; altro caso è quando invece il fallito agisce per ottenere la declaratoria di invalidità di un atto di disposizione del suo patrimonio che il curatore ha concorso a porre in essere. In definitiva, deve ritenersi che la legittimazione suppletiva del fallito operi allorquando vengano in questione diritti patrimoniali del detto soggetto di cui si disinteressino gli organi fallimentari, e non allorquando si faccia questione dell’impugnativa di atti della procedura, rispetto ai quali è dato lo speciale rimedio del reclamo fallimentare.

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