15
Set2021

ESPORTARE UN’OPERA D’ARTE: QUANDO BASTA L’AUTOCERTIFICAZIONE (parte II)

Riprendiamo il tema dell’esportazione di un’opera d’arte (newsletter luglio 2021) e in particolare la questione dell’esportazione solo con autocertificazione – senza che sia dunque necessario richiedere l’attestato di libera circolazione – di un’opera di autore non più vivente, che abbia più di 70 anni e che sia di valore economico inferiore a 13.500 euro (ad eccezione di alcune tipologie di beni alle quali non si applica il regime semplificato).
Vale la pena ripercorrere rapidamente le tappe fondamentali. Le novità, introdotte con l. 124/2017, rese esecutive dai successivi decreti attuativi, “rinviate” per intervento del Decreto Bonisoli nel 2018, sono finalmente entrate in vigore nel settembre 2020 per opera del decreto Franceschini. Per conoscere la procedura da seguire nel caso si intenda esportare un’opera d’arte si deve dunque rinviare alla disciplina contenuta nel d.lgs. 42/2004, come modificata (e resa esecutiva) dai succitati differenti provvedimenti.
Per avere maggiore contezza della complessità e delicatezza della materia, soprattutto in punto di autocertificazione, una recente pronuncia del TAR Lazio, la n. 5861/2021, risulta particolarmente interessante per diversi elementi, tra i quali il riferimento alla circolare n. 13/2019 del MiBACT (oggi MiC) e più precisamente della Direzione Generale ABAP (Atto di indirizzo, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, secondo periodo, del D.M. 23 gennaio 2016, n. 44, in materia di uscita dal territorio nazionale, ingresso nel territorio nazionale ed esportazione dal territorio dell’Unione europea dei beni culturali e delle cose di interesse culturale (articoli 64-bis/74 del D.Lgs. n. 42/2004).
Per contestualizzare uno dei motivi del ricorso (avente ad oggetto l’esportazione di un’opera avente più di 50 anni e meno di 70), ricordiamo che la “riforma esportazioni” ha previsto una sorta di «valvola di sicurezza per evitare la dispersione dei beni che, pur rientrando nelle categorie esenti da autorizzazione, debbano tuttavia essere conservati al patrimonio culturale della Nazione» (come si legge nella sentenza), prevedendo che l’Ufficio esportazione possa, ove riscontri nelle «cose a chiunque appartenenti (…) un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio artistico della Nazione», avviare il procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale. In tal caso l’Ufficio esportazione non dovrà però adottare un espresso provvedimento di diniego all’esportazione trattandosi di beni sottratti al “normale” regime autorizzatorio (art. 65, comma 4). «In tali casi l’ufficio esportazioni (…) svolge una mera funzione di verifica in ordine alla regolarità formale dell’autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 65, comma 4 bis, nonché di impulso, quanto all’eventuale procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale eccezionale ai sensi dell’art. 14, da parte della direzione generale».
Ricapitolando e precisando: vi sono beni che non posso essere in alcun modo esportati, beni che necessitano dell’attestato di libera circolazione (da presentare in un Ufficio esportazione qualunque tra quelli presenti nel nostro Paese, rispettando una specifica procedura) e infine beni che possono essere esportati solo con autocertificazione comprovando che il bene rientra in tale categoria.
Nel caso di mancato rispetto della disciplina prevista per la “fuoriuscita” di un’opera dal nostro Paese si applica, sul versante penalistico, l’art. 174 del d.lgs. 42/2004. La norma incriminatrice punisce sia la condotta (commissiva) di chi trasferisce all’estero cose di interesse culturale senza l’attestato di libera circolazione o la licenza di esportazione (quando ricorrano i presupposti che la rendono obbligatoria, come detto in precedenza), sia la condotta (omissiva) di chi non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l’uscita o l’esportazione temporanee.
Interessante rilevare che al comma 3 è prevista la possibilità che il giudice disponga la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato (sul tema si tornerà anche in relazione ad alcuni fatti di cronaca internazionale assai celebri e ancora in parte irrisolti).

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