28
Set2022

INFORTUNI SUL LAVORO E ATTRIBUZIONE DI UNA POSIZIONE APICALE AL DELEGATO IN MATERIA DI SICUREZZA

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 34943 del 21 settembre 2022, si è recentemente pronunciata in tema di responsabilità degli enti, regolata dal D.lgs. n. 231/2001, in merito alla possibilità di attribuire al delegato in materia di sicurezza una posizione apicale all’interno della società.

Al riguardo, il giudice di appello aveva ritenuto che il conferimento di una ampia delega in via esclusiva nel settore della sicurezza sul lavoro, con autonomia gestionale in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e potere di spesa circoscritto all’importo di 25.000 euro, fosse sufficiente a comprendere il delegato nel novero delle figure apicali indicate dalla norma, in quanto aveva posto il delegato in una posizione di sovra ordinazione assimilabile a quelle ivi specificamente contemplate (amministrazione, rappresentanza e direzione dell’ente ovvero di una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale).

Il principale vizio della sentenza impugnata, prosegue il collegio, è quello di avere operato una sorta di equiparazione tra il potere di compiere scelte decisionali in piena autonomia in materia di sicurezza e il riconoscimento di una veste apicale, secondo la previsione dell’art. 5, comma 1, lett. a), D. lgs. 231/01. Al contrario, secondo la Corte di Cassazione, il cumulare i ruoli di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e di delegato alla sicurezza non fa per ciò solo assumere il ruolo di chi gestisce o dirige l’ente o una ripartizione rilevante di essa.

I giudici di merito nella verifica delle condizioni per l’affermazione della responsabilità dell’ente, avrebbero dovuto accertare se all’imputato fosse stata riconosciuto in origine, ovvero attribuito con delega, un complessivo assetto di poteri tali da definirne la veste apicale, non limitandosi a considerare se all’esercizio delle specifiche funzioni delegate fossero stati assicurati i correlati poteri, di per sé implicanti una certa misura di indipendenza gestionale, di organizzazione, controllo e di autonomia di spesa, necessaria ma anche limitata allo svolgimento delle funzioni delegate.

Tali poteri, conclude la recente sentenza, costituiscono nulla più che le premesse dell’esercizio della delega e dell’esonero di responsabilità del datore di lavoro, ma non sono indici della ricorrenza di una posizione apicale in capo al delegato.

Quindi, emerge come in materia di responsabilità penale per gli infortuni sul lavoro, non può riconoscersi rilievo decisivo al conferimento mediante atto di delega di specifiche attribuzioni per lo svolgimento di una determinata funzione, anche se nevralgica dell’azienda, come quella prevenzionistica, per fare assurgere il delegato a soggetto in posizione di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità produttiva. Ciò in quanto il delegato rimane sottoposto al più ampio potere del delegante, che viene esercitato anche sotto forma di vigilanza. Il delegato, inoltre, è tenuto a rapportarsi e a riferire al delegante ai fini dell’adozione di quelle misure di prevenzione o di protezione che sfuggano al suo potere di gestione o di spesa.

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