28
Lug2021

ESPORTARE UN’OPERA D’ARTE: QUANDO BASTA L’AUTOCERTIFICAZIONE (parte I)

Recenti fatti di cronaca, che hanno visto coinvolti anche personaggi assai noti, evidenziano una volta ancora la delicatezza della questione dell’esportazione di un’opera d’arte dal nostro Paese pertanto vale la pena analizzare alcuni dei punti più rilevanti che riguardano la materia.
 
Con legge 124/2017 sono state introdotte importanti novità nella disciplina della circolazione internazionale delle opere d’arte. La riforma ha inteso avvicinare l’Italia agli standard europei, prevedendo regole più chiare e procedure più snelle per facilitare gli scambi e dunque il mercato, pur cercando di mantenere un adeguato livello di tutela.       
Ci soffermiamo in particolare sull’introduzione della soglia di valore, novità assoluta nel nostro Ordinamento, che più di altre ha richiesto l’intervento chiarificatore dei Decreti attuativi. Nello specifico con D.M. 246/2018 sono state fissate le modalità per comprovare il valore della cosa. Dopo la sospensione disposta con D.M. 9 luglio 2018, n. 305, la riforma è oggi pienamente in vigore grazie al D.M. 31 luglio 2020, n. 367 (anche se fino ad oggi, soprattutto in punto di autocertificazione, la situazione non è stata così pacifica come si vedrà nella prossima newsletter a proposito di recenti pronunce giurisprudenziali).
Quando si tratti di opera che abbia più di 70 anni e che sia di valore economico inferiore a 13.500 euro, essa potrà essere liberamente esportata solo con un’autocertificazione, ovvero con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, comprovante la non assoggettabilità della stessa all’attestato di libera circolazione o alla licenza di esportazione.
Viene comunque riconosciuta allo Stato la possibilità di impedire la fuoriuscita del bene ove ravvisi l’interesse eccezionale e di chiederne la presentazione fisica. Inoltre, sono esclusi da tale previsione: reperti archeologici, cose derivanti da smembramento di monumenti, incunaboli, manoscritti, archivi.
Relativamente alla documentazione, e dunque alle modalità, per comprovare il valore della cosa il D.M. 246/2018 prevede diverse ipotesi:

  • per cosa oggetto di compravendita all’asta o tramite mercante d’arte negli ultimi tre anni: fattura con prezzo di aggiudicazione/vendita;
  • per cosa oggetto di cessione tra privati negli ultimi tre anni: copia del contratto sottoscritto dalle parti o in mancanza dichiarazione congiunta delle parti resa davanti a pubblico ufficiale con l’indicazione del prezzo di acquisto;
  • per cosa destinata all’estero per essere venduta all’asta: fotocopia della pagina del catalogo (se disponibile), con i dati relativi all’asta ovvero del mandato a vendere o del contratto di deposito; in alternativa una valutazione sottoscritta dalla casa d’asta. Nella documentazione deve risultare la stima dell’opera non superiore a 13.500 euro;
  • in tutti gli altri casi: stima effettuata da un perito iscritto all’albo tecnico dei consulenti tecnici di un Tribunale o dall’Ufficio Esportazioni presentando fisicamente la cosa.

L’autocertificazione, composta di due parti, prevede la dichiarazione vera e propria (debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall’interessato) e le schede analitiche, una per ogni opera da esportare, corredate di immagini fotografiche (dettagliate e in alta risoluzione).
Continua…

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