Recenti fatti di cronaca, che hanno visto coinvolti anche
personaggi assai noti, evidenziano una volta ancora la delicatezza della
questione dell’esportazione di un’opera d’arte dal nostro Paese pertanto vale
la pena analizzare alcuni dei punti più rilevanti che riguardano la materia.
Con legge 124/2017 sono state introdotte importanti novità nella disciplina
della circolazione internazionale delle opere d’arte. La riforma ha inteso
avvicinare l’Italia agli standard europei, prevedendo regole più chiare e
procedure più snelle per facilitare gli scambi e dunque il mercato, pur
cercando di mantenere un adeguato livello di
tutela.
Ci soffermiamo in particolare sull’introduzione della soglia di valore, novità
assoluta nel nostro Ordinamento, che più di altre ha richiesto l’intervento
chiarificatore dei Decreti attuativi. Nello specifico con D.M. 246/2018 sono
state fissate le modalità per comprovare il valore della cosa. Dopo la
sospensione disposta con D.M. 9 luglio 2018, n. 305, la riforma è oggi pienamente
in vigore grazie al D.M. 31 luglio 2020, n. 367 (anche se fino ad oggi,
soprattutto in punto di autocertificazione, la situazione non è stata così
pacifica come si vedrà nella prossima newsletter a proposito di recenti
pronunce giurisprudenziali).
Quando si tratti di opera
che abbia più di 70 anni e che sia di valore economico inferiore a 13.500 euro,
essa potrà essere liberamente esportata solo con un’autocertificazione,
ovvero con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, comprovante la non
assoggettabilità della stessa all’attestato di libera circolazione o alla
licenza di esportazione.
Viene comunque riconosciuta allo Stato la possibilità di impedire la
fuoriuscita del bene ove ravvisi l’interesse eccezionale
e di chiederne la presentazione fisica. Inoltre, sono esclusi da
tale previsione: reperti archeologici, cose derivanti da smembramento di
monumenti, incunaboli, manoscritti, archivi.
Relativamente alla documentazione, e dunque alle modalità, per comprovare il
valore della cosa il D.M. 246/2018 prevede diverse ipotesi:
- per cosa oggetto di compravendita all’asta o tramite mercante d’arte negli ultimi tre anni: fattura con prezzo di aggiudicazione/vendita;
- per cosa oggetto di cessione tra privati negli ultimi tre anni: copia del contratto sottoscritto dalle parti o in mancanza dichiarazione congiunta delle parti resa davanti a pubblico ufficiale con l’indicazione del prezzo di acquisto;
- per cosa destinata all’estero per essere venduta all’asta: fotocopia della pagina del catalogo (se disponibile), con i dati relativi all’asta ovvero del mandato a vendere o del contratto di deposito; in alternativa una valutazione sottoscritta dalla casa d’asta. Nella documentazione deve risultare la stima dell’opera non superiore a 13.500 euro;
- in tutti gli altri casi: stima effettuata da un perito iscritto all’albo tecnico dei consulenti tecnici di un Tribunale o dall’Ufficio Esportazioni presentando fisicamente la cosa.
L’autocertificazione, composta di due parti, prevede la dichiarazione vera e propria (debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall’interessato) e le schede analitiche, una per ogni opera da esportare, corredate di immagini fotografiche (dettagliate e in alta risoluzione).
Continua…
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