09
Set2021

La delega di funzioni in materia ambientale

I sempre maggiori adempimenti e le conseguenti responsabilità di chi si occupa della gestione dei rifiuti assegnano, oggi, più che mai, un ruolo centrale all’istituto della delega di funzioni che, sebbene sia nata in materia di sicurezza sul lavoro e trovi la propria disciplina nell’art. 16 D.lgs. 81/2008, come specificato dalla giurpsurdenza, può trovare applicazione anche in altri settori, tra cui quello ambientale (Cass. Pen, Sez. III. 5/6/2020, n. 17174).
In un siffatto contesto è bene fare chiarezza: al fine di giustificare l’esonero da eventuali responsabilità connesse alle attività inerenti la gestione dei rifiuti, non è sufficiente che quest’ultime vengano attribuite a terzi ma è necessario che l’atto di delega presenti i requisiti di validità previsti dalla normativa vigente e in particolare:

  • risulti da atto scritto recante data certa;
  • sia conferita ad un soggetto che possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  • sia accettata dal delegato per iscritto;
  • sia oggetto di adeguata e tempestiva pubblicità.

Non solo, la giurisprudenza ha anche precisato la necessità che la delega di funzioni abbia «un contenuto specifico rispetto ai settori di competenza delegati». Ne consegue che, laddove la delega attenga alle attività inerenti la gestione dei rifiuti è necessario che questo emerga specificatamente, non essendo, invece, sufficiente un mero rinvio all’oggetto sociale, seppur comprensivo delle predette attività (Cass. Pen, Sez. III. 5/6/2020, n. 17174).
Resta, infine, fermo, anche in materia ambientale, il dovere di controllo del delegante sul corretto espletamento delle funzioni conferite al delegato, sussistendo la responsabilità di quest’ultimo qualora si ravvisino in concreto gli estremi della culpa in vigilando (Cass. pen., Sez. III, 03/03/2020, n. 17174).

Copyright © 2021 Studio Legale Salvemini, Tutti i diritti riservati.

Lascia un commento

Please enter your name.
Please enter comment.