L’obbligo di concludere i procedimenti amministrativi che conseguono obbligatoriamente a un’istanza del privato, stabilito in via generale dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non deve essere inteso in senso formalistico, ma come garanzia sostanziale per l’interessato a che l’amministrazione adotti un provvedimento esplicito idoneo a incidere sulla sua posizione giuridica qualificata e differenziata, in senso positivo o negativo. Tale obbligo non sussiste, dunque, quando l’assunzione di una determinazione da parte della P.A. non corrisponderebbe ad alcun interesse giuridicamente apprezzabile dell’istante.
Tanto premesso, il Consiglio di Stato, con la sentenza 1 luglio 2026, n. 5264, è stato chiamato a pronunciarsi sulla configurabilità dell’obbligo, in capo al Comune, di provvedere sull’istanza di sanatoria paesaggistica quandol’intervento edilizio sia già destinatario di un ordine di demolizione, i cui effetti si siano consolidati, e non sia stato acquisito il necessario titolo edilizio.
In particolare, nella fattispecie, il privato, a fronte dell’ordine di demolizione delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire in area soggetta a vincolo paesaggistico, si è limitato, da un lato, a proporre ricorso dinanzi al giudice amministrativo avverso tale provvedimento e, dall’altro, a domandare l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, D.lgs. 42/2004, senza, tuttavia, chiedere l’accertamento di conformità edilizia ai sensi dell’art. 36, d.P.R. 380/2001, entro il termine di novanta giorni dall’emissione dell’ordinanza di demolizione previsto dal combinato disposto degli artt. 36, comma 1, e 31, comma 3, del Testo Unico Edilizia.
Ebbene, poiché il giudizio proposto per l’annullamento dell’ingiunzione si è concluso in senso sfavorevole per il privato, si sono consolidati gli effetti dell’ordine di ripristino e, non essendo stato chiesto né rilasciato alcun titolo che potesse legittimare l’intervento sul piano edilizio, per l’istante non sarebbe stato di alcuna utilità l’ottenimento della sola sanatoria paesaggistica, perché, in ogni caso, questa sarebbe stata insufficiente a impedire l’esecuzione dell’ordine di ripristino e le conseguenze dell’eventuale inosservanza.
In altri termini, il consolidarsi dell’ingiunzione di demolizione e la mancanza del titolo edilizio rendono superflua un’eventuale sanatoria paesaggistica, perché i due titoli operano su piani distinti e autonomi, ma sono entrambi necessari affinché l’intervento sia legittimo.
Ne consegue che, essendo l’eventuale dichiarazione di compatibilità paesaggistica priva di utilità giuridicamente apprezzabile per il privato, in quanto non potrebbe inibire gli effetti dell’ingiunzione di ripristino, dato che il titolo edilizio in sanatoria non è stato chiesto né concesso nei termini, l’Amministrazione Comunale non aveva l’obbligo giuridico di provvedere sull’istanza di sanatoria paesaggistica.
