Nel nostro ordinamento l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. È questo quanto previsto dall’art. 192 del D.lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), secondo cui chiunque violi il predetto divieto è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio, dai soggetti preposti al controllo.
Spetta al Sindaco disporre con ordinanza le suddette operazioni; un potere/dovere che, tuttavia, in molti casi non è di agevole attuazione, ponendosi, spesso, dubbi e criticità sull’individuazione dei destinatari del provvedimento di rimozione dei rifiuti. Si pensi, ad esempio, ai casi di abbandono imputabili ad un soggetto fallito: un tema che, negli anni, ha suscitato l’interesse della giurisprudenza in più occasioni, richiedendo anche l’intervento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
Il Supremo Giudice Amministrativo si è, così, pronunciato, già nel 2021, con la sentenza n. 3 del 26 gennaio 2021, chiarendo che il curatore fallimentare è considerato legittimato passivo in ordine all’obbligo di rimozione dei rifiuti in quanto detentore del bene immobile sul quale gli stessi si trovano.
Non solo, di recente, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è tornata sul tema e, con la sentenza n. 1 del 30 aprile 2026, ha ulteriormente definito il quadro degli obblighi gravanti sul curatore fallimentare in caso di rifiuti.
Nello specifico, i giudici amministrativi sono stati chiamati a chiarire se possa o meno essere ordinata alla curatela, ai sensi dell’art. 192 D.lgs. 152/2006, la rimozione dei rifiuti prodotti dall’impresa anche se gli stessi sono stati abbandonati su un’area di proprietà di un terzo, non inclusa, quindi, nella massa attiva del fallimento.
In altre parole, atteso che la, già sopra richiamata, sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 26 gennaio 2021 aveva osservato come l’obbligo di rimuovere i rifiuti gravi sul curatore fallimentare in forza del suo rapporto di detenzione con il bene immobile sul quale gli stessi insistono, è sorta l’esigenza di chiarire se tale onere sussista anche quando l’area sulla quale i rifiuti sono stati abbandonati non sia mai stata di proprietà dell’impresa fallita e, quindi, non rientri nella massa attiva del fallimento, ponendosi, in questo caso, dubbi sulla sussistenza del requisito della detenzione invocato dalla citata pronuncia del 2021.
Orbene, sul punto, con la recente sentenza del 2026, il Consiglio di Stato, dopo aver ribadito i principi enunciati nel 2021, ha precisato che «l’affermazione della responsabilità del fallimento non richiede che il terreno sul quale si trovino i rifiuti sia (…) appreso alla massa attiva del fallimento del fondo». Nessuna disposizione, europea o nazionale, infatti, ha precisato il Collegio, impone tale requisito, anche perché, diversamente, si legittimerebbe, in molti casi, la non applicazione del principio “chi inquina paga”.
Del resto, se è vero che, nelle ipotesi in parola, la responsabilità della rimozione si fonda sul concetto di detenzione, così come indicato con la sentenza del 2021, è altrettanto certo che la stessa (la detenzione) può essere riferita anche ai rifiuti e alla loro inerenza al ciclo produttivo dell’imprenditore.
Ne deriva che la responsabilità del curatore fallimentare, quale detentore, non richiede necessariamente che l’abbandono sia avvenuto su aree appartenute all’imprenditore fallito e che siano state acquisite alla massa attiva della procedura concorsuale, essendo questa ipotesi, prevista dalla citata sentenza del 2021, una, ma non l’unica possibile. La nozione di detenzione, infatti, ben può fondarsi anche su «un criterio di inerenza economica del rifiuto rispetto all’attività d’impresa del fallito».
Sulla base delle suddette osservazioni è stato, quindi, espresso il principio di diritto secondo cui, ai sensi dell’art. 192 D.lgs. 152/2006 e in continuità con i principi enunciati con la sentenza n. 3 del 26 gennaio 2021, «la curatela fallimentare è obbligata alla rimozione dei rifiuti abbandonati dell’imprenditore fallito, anteriormente alla dichiarazione di fallimento, sia quando l’illecito abbandono sia stato effettuato in aree di proprietà dell’imprenditore fallito, entrate poi a far parte della massa attiva fallimentare, sia quando l’illecito abbandono dei rifiuti sia stato compiuto su are di proprietà di terzi, in forza di un titolo contrattuale che abbia attribuito all’imprenditore la detenzione dell’area, autorizzando il deposito temporaneo dei rifiuti e prevedendo il successivo obbligo contrattuale di rimozione». Tali doveri, specifica ulteriormente il Consiglio di Stato, derivano dal «principio, espresso dalle direttive europee nn. 2004/35/CE e 2008/98/CE, secondo cui per determinare il soggetto detentore dei rifiuti, tenuto alla loro rimozione, occorre aver riguardo all’inerenza dei rifiuti stessi all’attività economica svolta, mentre è irrilevante la circostanza che detti rifiuti siano stati abbandonati in aree non appartenenti all’imprenditore fallito».
Ecco che, con la sentenza n. 1 del 30 aprile 2026, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha aggiunto un ulteriore tassello al complicato quadro delle responsabilità ambientali, fornendo un’impostazione sempre più rispettosa dell’esigenze di tutela dell’ambiente che la nostra Costituzione riconosce come fondamentali, anche nell’interesse delle future generazioni.
