Il TAR Lazio – Roma con la recentissima sentenza n. 16668/2025 del 26 settembre 2025 ha condannato il Ministero della Difesa per un evidente errore nell’esercizio della discrezionalità.
La vicenda era legata a un bando per l’ammissione di Allievi Ufficiali Piloti di Complemento del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di Porto al 23° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di dodici anni e per l’ammissione di Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina Militare al 30°, 31° e 32° corso AUFP.
A questo prestigioso concorso aveva preso parte un giovane ragazzo che, tuttavia, veniva escluso a seguito della visita medica in quanto, a detta della commissione, affetto da una patologia cardiaca, blocco di branca destro incompleto. Tuttavia, tale condizione del cuore non era indicata tra le patologie escludenti, ove si faceva riferimento al solo blocco di branca.
Il giovane, quindi, ricorreva al giudice amministrativo al fine di proseguire il percorso per divenire ufficiale.
Il collegio giudicante, a fronte della puntuali eccezioni del ricorrente, disponeva verificazione medica a seguito della quale emergeva “Orbene, per una analisi di dettaglio sull’effettiva congruità della scelta operata, occorre fare riferimento alla trattazione dei disturbi di conduzione dell’impulso elettrico cardiaco previsti dalla norma quali infermità/imperfezioni motivo non idoneità ai servizi di navigazione aerea. Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (art. 586 lettera P), al comma 5) riporta: “Le malattie e le anomalie del sistema specifico del cuore, (specificando): blocchi di branca completi; blocchi di branca incompleti solo se causati ovvero associati a patologie cardiache; (…)”. Chiaramente il “blocco di branca destro incompleto in assenza di cardiopatia documentata” non rientra tra queste fattispecie”.
Il TAR Lazio, pertanto, a fronte di un evidente cattivo uso del potere del Ministero accoglieva il ricorso e consentiva al ricorrente di terminare le proprie prove selettive.
Tale sentenza è rilevante in tema di sindacato del potere giurisdizionale sulla discrezionalità amministrativa.
Si legge che – in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza dello stesso TAR Lazio con sentenza n. 5735 del 2019, le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici – per quanto costituiscano tipica manifestazione di discrezionalità tecnica – non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità.
Nel caso di specie, la verificazione disposta dalla Sezione, effettuata da un organismo pubblico composto da esperti in materia, ha fatto emergere, come sopra riportato, una condizione del candidato del tutto compatibile con il prosieguo dell’iter concorsuale, assolutamente idonea a fare ipotizzare – come rilevato anche dal Consiglio di Stato in relazione ad ipotesi similari (cfr., tra le altre, ord. n. 3569 del 2020) – “un evidente errore nell’esercizio della discrezionalità”, sindacabile in sede di giurisdizione, tenuto anche conto della mancata produzione da parte del Ministero della Difesa di elementi validi a spiegare l’esito opposto o, comunque, diverso degli esami medici.
