La Prima Presidente della Corte di Cassazione con provvedimento n. 4771/2025 del 6 maggio 2025 ha riconosciuto in capo al giudice amministrativo il diritto di fare ricorso al novello istituto di cui all’art. 363 bis c.p.c. per dirimere questioni pregiudiziali dirimenti e, al contempo, ha rimesso la decisione alle Sezioni Unite per il merito del quesito; ossia, la nomina del direttore di struttura complessa (il primario di antica memoria) è oggetto di scrutinio del giudice amministrativo o del giudice del lavoro?
Alle SS.UU. l’ardua sentenza.
Nel corso di un procedimento per l’annullamento della deliberazione del Direttore generale dell’Azienda Sociosanitaria Ligure 5, con la quale sono stati approvati i verbali della Commissione di valutazione per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura complessa-profilo professionale medico di “Chirurgia Generale ad Alta Complessità” e conferito il predetto incarico, il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Liguria, con ordinanza in data 12 febbraio 2025, ha sollevato rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., sulla “questione interpretativa della spettanza della giurisdizione sulle procedure di conferimento degli incarichi direttivi di struttura sanitaria complessa ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis d.lgs. 502/92 [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502], come sostituito dall’art. 20 della legge 5 agosto 2022, n.118”.
Il giudice rimettente ha evidenziato come a suo avviso difettasse la giurisdizione del giudice amministrativo, ma che il Consiglio di Stato (con ordinanza del 12 febbraio 2025) abbia affermato la giurisdizione del g.a.
Il rimettente deduce che, per effetto delle modifiche recate dalla legge n. 118 del 2022, è sorto un contrasto, in seno alla giurisprudenza del proprio plesso giurisdizionale, circa la permanenza, in capo al giudice ordinario, della giurisdizione sulle controversie in oggetto, essendo maturata anche la tesi che esse appartengano alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto riconducibili a procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. 165 del 2001.
L’ordinanza di rimessione dà, quindi, evidenza al fatto che, a fronte di un consolidato indirizzo secondo il quale in materia sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (tra le molte: Cass., SU, n. 13491/2021 e n. 6455/2020; Cons. Stato, Sez. III, n. 1850/2019; T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. II, n. 639/2023), alla quale si aggiungono quelle pronunce che confermano un siffatto orientamento anche in seguito alla recente novella legislativa ( T.A.R. Lombardia, Milano, sez. V, 29 novembre 2023, n. 2872; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 20 novembre 2023, n. 1342; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 3 agosto 2023 n. 1012; T.A.R. Piemonte, sez. I, 19 dicembre 2022, n. 1149, TAR Liguria, II 13 aprile 2024 n. 191), il Consiglio di Stato, con la recentissima decisione n. 8344 del 2024, ha, invece, ritenuto che proprio in forza della novella legislativa la giurisdizione sia del giudice amministrativo. A tal riguardo, osserva ancora il giudice a quo, con la pronuncia da ultimo citata sono stati posti in risalto i seguenti argomenti a sostegno della giurisdizione del giudice amministrativo: a) l’esser venuto meno il carattere fiduciario del conferimento dell’incarico e l’attrazione della procedura al modello concorsuale, con conseguente applicazione dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001; b) l’esser la selezione non più circoscritta ai medici in servizio presso l’Asl che bandisce la selezione, ma aperta e pubblica, così da assumere i connotati di una procedura per l’immissione in servizio di un sanitario, in posto qualificato, presso l’Azienda procedente; c) l’essere l’incarico di direzione di struttura complessa di pertinenza del secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario, sicché esso rappresenta per i dirigenti di prima fascia che vi ambiscono, già incardinati presso l’Amministrazione procedente, una progressione in un’area o fascia superiore a quella di appartenenza ovvero l’acquisizione di uno status professionale nuovo e più elevato. la II T.A.R. rimettente dà conto, poi, anche degli argomenti che confortano l’orientamento di segno contrario, ponendo in rilievo che, con le modifiche introdotte dalla legge n. 118 del 2022, non è mutata la natura dell’incarico di direzione di struttura complessa, “sicché procedura selettiva, continua ad essere finalizzata all’attribuzione di un incarico dirigenziale” con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Peraltro, anche ipotizzando che la novella legislativa abbia assimilato ad un concorso la procedura di conferimento, ciò non comporterebbe alcun mutamento di giurisdizione ex art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 e in considerazione dei limiti previsti dal comma 4 del citato articolo alla giurisdizione amministrativa. A noi operatori del diritto non resta che attendere il giudizio delle Sezioni Unite che si spera possa essere il più rapido possibile in modo da consentire a tutti quei medici preparati di poter trovare giustizia e ottenere il meritato riconoscimento che, talora, per logiche differenti e viziate da “difetto di istruttoria” viene messo in ombra.
