19
Gen2022

IL PERIMETRO DEGLI ONERI DICHIARATIVI IN TEMA DI ILLECITI PROFESSIONALI

Ha precisato il Consiglio di Stato (sent. 7887/2021) che gli operatori economici devono comunicare alla stazione appaltante tutte le informazioni, anche sopravvenute alla presentazione dell’offerta, relative alle proprie vicende professionali, anche non costituenti cause tipizzate di esclusione, così da consentire un’adeguata e ponderata valutazione sulla affidabilità ed integrità, a prescindere dalla fondatezza, gravità e pertinenza di dette vicende. Inoltre, viene precisato che, fino a quando alle contestazioni della committenza non seguono atti sanzionatori (penali significative o atti risolutori), non può dirsi già commesso un “grave illecito professionale” meritevole di essere conosciuto da altra stazione appaltante.

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